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Nel 1998 l' American Film Institute l'ha inserito al nono posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi, mentre dieci anni dopo, nella lista aggiornata, è salito all'ottavo posto.
Articolo 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Che
cosa significa? Gli scopi di questo articolo sono diversi.
Innanzitutto affermare che le Regioni non possono porre limiti al
soggiorno e alla circolazione dei cittadini: in caso contrario,
l’Italia non sarebbe uno Stato unitario; in secondo luogo, per
esplicitare che non si può limitare la circolazione per ragioni
politiche, ma solo per ragioni di detenzione. Allo stesso modo
sancisce il pieno diritto di entrare e uscire dal territorio
nazionale: basta avere ed esibire i documenti necessari.
Oggi,
con gli accordi firmati nell’ambito dell’Unione Europea, ciascun
cittadino europeo ha il diritto di circolare e di soggiornare
liberamente sul territorio di uno Stato che aderisce all’Unione.
L’Italia aderisce inoltre agli accordi di Schengen, firmati nel
1985, che permettono ai cittadini degli Stati firmatari di
attraversare liberamente i confini di uno Stato membro senza doversi
sottoporre ai controlli di frontiera; agli accordi di Schengen oggi
aderiscono anche l’Islanda, la Norvegia, la Svizzera e tutti gli
Stati membri dell’Unione Europea a eccezione di Gran Bretagna,
Irlanda, Cipro, Romania e Bulgaria.
Ma perché...? Il diritto alla libera circolazione nel territorio è sperimentato dalla maggior parte degli Italiani. Non abbiamo bisogno di particolari permessi per andare a trovare i parenti che abitano lontano né tanto meno per trasferirci a vivere in un altro comune o in un’altra regione. La possibilità di circolare liberamente in uno spazio è fondamentale perché quello spazio sia condiviso e sentito come proprio e non come una realtà estranea.
Ecco perché la libertà di circolazione estesa dall’adesione all’Unione Europea e la libertà, salvo l’espletamento delle procedure burocratiche necessarie, di risiedere in uno dei Paesi aderenti, sono ingredienti fondamentali dell’Unione Europea e modificano profondamente il concetto di confine, che diventa molto meno rigido che in passato: pur nella diversità di leggi, abitudini, lingua e cultura, vi sono principi comuni che sono quelli dell’Unione Europea.
Articolo
17
I
cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per
le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto
preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato
preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per
comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica.
Che cosa significa? L’articolo riconosce una piena libertà di riunione nei luoghi privati e in quelli aperti al pubblico. Solamente per le riunioni nei luoghi pubblici è richiesta, almeno tre giorni prima e in forma scritta, la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza: tale comunicazione deve contenere il giorno, l’ora, il luogo e l’oggetto della riunione; le generalità delle persone designate a prendere la parola; le generalità e le firme dei promotori. I due soli limiti al diritto di riunione sono rappresentati dalla necessità che i cittadini si riuniscano “pacificamente” e “senza armi”.
Una riunione può essere vietata nei luoghi pubblici solo se vi sono rischi per la sicurezza e l’incolumità pubblica. Per fare qualche esempio, riunirsi in un parco per ascoltare un amico che declama poesie è pienamente consentito, mentre un incontro rissoso e violento tra tifosi di squadre avversarie è una riunione contraria alla legge.
Ma perché...? Il diritto di riunirsi liberamente, salvo i preavvisi richiesti in caso di riunione in un luogo pubblico, si collega ad altri diritti fondamentali per una società democratica: libertà di movimento, libertà di parola, libertà personale. Riunirsi, discutere, manifestare, rendere pubbliche le proprie opinioni, dissentire dalle decisioni prese da un Governo ecc. sono diritti fondamentali in una democrazia, senza i quali sarebbe impossibile quel libero scambio di opinioni che è tipico della nostra società. Al contrario il divieto di riunirsi è caratteristico di un regime dittatoriale, che vede nella riunione dei cittadini una possibile minaccia.
In Italia le manifestazioni organizzate da partiti, sindacati e associazioni sono un evento frequente; anzi, così frequente che alcuni commentatori lo giudicano ormai uno strumento inefficace e spesso controproducente per i disagi che crea. Altri ancora sostengono che la piazza “virtuale” (siti, forum…) sia uno spazio più moderno ed efficace di incontro e confronto. La partecipazione alle manifestazioni resta però un mezzo efficace per valutare l’adesione della cittadinanza alle idee degli organizzatori o, come si dice più semplicemente, per “contarsi”.
Articolo
32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Che cosa significa? L’art. 32 definisce espressamente la salute come un diritto fondamentale dell’individuo, che deve essere garantito a tutti (cittadini italiani e stranieri). Ciascun cittadino ha il diritto a essere curato e ogni malato deve essere considerato un “legittimo utente di un pubblico servizio, cui ha pieno e incondizionato diritto”.
In
Italia, tuttavia, il Servizio sanitario nazionale – cioè il
complesso delle attività sanitarie la cui fruibilità è garantita
a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro il pagamento di una
compartecipazione alla spesa (il cosiddetto “ticket”) – è
stato realizzato solamente nel 1978.
La Corte costituzionale ha
sottolineato che la salute non deve essere intesa come “semplice
assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e
psichico”. A partire dagli anni Settanta del Novecento, inoltre,
la giurisprudenza ha iniziato a considerare il diritto a un ambiente
salubre come premessa necessaria per rendere effettivo il diritto
alla salute.
Ma perché...? Quando l’art. 32 dice “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, intendeva in origine proteggere il cittadino da trattamenti sanitari obbligatori e arbitrari. Nel corso degli ultimi anni questa norma ha assunto però un valore diverso. Man mano che nella società è andato diffondendosi il principio secondo cui un malato terminale ha il diritto di decidere del proprio destino, l’art. 32 è stato invocato per legittimare l’eutanasia, ossia la morte indotta al malato o la sospensione delle cure per sua volontà.
In Italia l’eutanasia non è legale, mentre tra molte difficoltà è stato introdotto il “testamento biologico”, con il quale il testatore stabilisce le sue volontà in materia di donazione di organi, cremazione, terapia del dolore, nutrizione artificiale e accanimento terapeutico. In questo modo, in un momento in cui è ancora in grado di decidere, il testatore esprime le sue volontà, cosa che in seguito, per esempio a causa di uno stato di coma, potrebbe non essere più capace di fare. Non è detto tuttavia che le sue volontà siano rispettate, perché devono comunque essere in accordo con la legge.
La Costituzione italiana.
L'articolo 1.
L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Spiegazione:
Primo comma: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”.
Il 2 giugno del 1946 ha avuto luogo il primo referendum istituzionale, a suffragio universale. Cosa
significa? Il referendum è un istituto giuridico che permette al popolo di esprimersi direttamente, tramite il voto, in merito ad una proposta. Il suffragio universale ha permesso invece alle donne di votare per la prima volta. Nell’immagine riporto la scheda utilizzata per il referendum del 2 giugno del 1946 dove gli italiani furono chiamati a scegliere tra la forma monarchica e la forma repubblicana.
Come sappiamo, la Repubblica ha vinto. Ecco quindi spiegato perché, al primo comma, troviamo riportato il cosiddetto principio democratico e la parola “repubblica” associata alla parola “democratica”. La Repubblica funziona grazie al consenso del popolo e tutti, in perfetta parità, possono partecipare alla vita politica e sociale del nostro Paese.
Il primo comma stabilisce però anche la fondamentale importanza del “lavoro”, terza parola chiave di questo primo articolo. Il lavoro viene inteso come strumento per garantire l'uguaglianza e permettere la nostra realizzazione personale.
Secondo comma: “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.
Se il primo comma stabilisce il principio democratico, il secondo invece ci parla della cosiddetta democrazia indiretta. Non è possibile immaginare un Parlamento, il luogo dove vengono discussi e decisi i contenuti delle norme, con un posto a sedere per tutti noi. E i cittadini non possono essere chiamati al referendum per ogni atto amministrativo o decisione del Governo. La democrazia diretta non è quindi possibile o funzionale. Non riusciremmo a fare nulla.
I cittadini devono quindi nominare dei rappresentanti e farsi governare. Ecco il senso delle varie elezioni politiche e amministrative. Le politiche riguardano i futuri componenti del Parlamento (senatori e deputati) e del Governo (ministri), le amministrative invece ci permettono di scegliere il Sindaco e i membri del consiglio comunale nel Comune dove abbiamo residenza. Chi viene eletto ci rappresenta e decide per noi. Democrazia indiretta appunto.
Lo sapevi che anche i cittadini italiani all’estero possono votare? Si dice infatti che il voto è un diritto e allo stesso tempo un dovere. Ricorda: il voto è segreto.
La sovranità appartiene quindi al popolo, non al Re, al dittatore, allo Stato o alla Nazione. Il popolo ha però dei limiti nella Costituzione stessa. Le parole scelte sono state “forme” e “limiti”.
Prova a intendere le “forme” per il “come fare” e i “limiti” per il “cosa possiamo fare”.
Spiegando quindi con parole più libere, il secondo comma dice che il potere di mandare avanti le cose è di noi cittadini, ma non è infinito. Cosa possiamo fare e come possiamo farlo è scritto nella Costituzione stessa. Per esempio: la Costituzione ci dice che il Parlamento è composto da due camere, non possiamo improvvisarne una terza oppure far finta che ce ne sia una sola.
Il primo articolo ripudia anche ogni forma classista e priva di ogni significato e importanza il censo o i privilegi di nascita. Non esistono più i nobili e i reali per intenderci. Siamo tutti uguali.
Adesso fai il test finale:https://forms.gle/4n71BAL1B1PMnwCn9
Articolo 2 della Costituzione:
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Spiegazione: Il secondo articolo è di certo uno dei più importanti e va considerato come uno dei cardini principali attorno a cui ruota tutta la Costituzione. Per procedere nella spiegazione, dobbiamo necessariamente avanzare parola per parola. Come sai infatti, nel diritto le parole non sono scelte a caso e persino la punteggiatura ha la sua importanza nell’interpretazione di un testo normativo.
Ecco un esempio: se ci fai caso, l’articolo 2 stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. I costituenti hanno scelto due verbi, con significato diverso e complementare. Riconoscere l’esistenza dei diritti umani non è sufficiente, bisogna necessariamente anche garantirli e cioè rispettarli e farli rispettare. Sono due azioni e due impegni ben diversi che il nostro Stato si assume.
I diritti inviolabili sono infatti essenziali per tutti noi. Fanno parte della nostra natura umana e sono validi e presenti indipendentemente da quanto stabilito dalle leggi e dalle Costituzioni. Inviolabili vuol proprio dire che questi diritti non si possono infrangere, togliere o ridurre. Alcuni esempi di diritti umani sono il diritto alla vita e il diritto alla libertà da schiavitù.
Questo argomento è talmente importante da essere ripreso in molte altre costituzioni nel mondo. Uno dei criteri per poter accedere all’Unione Europea come stato membro è proprio quello di rispettare i diritti umani. Non solo: le Nazioni Unite, nel 1948, hanno adottato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani in reazione a quanto accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale.
L’Italia ha vissuto una pagina terribile della propria storia con le leggi razziali e la persecuzione degli ebrei. La Germania nazista ha sterminato milioni di persone tra ebrei, avversari politici, nemici dello stato e portatori di handicap. Ancora oggi nel mondo sono presenti situazioni in cui intere minoranze sono perseguitate in modo barbaro e terribile. Prova ad effettuare una piccola ricerca su questo: “esistono ancora campi di concentramento?” Ti potresti stupire di ciò che troverai.
I diritti dell’uomo sono anche in espansione, per così dire. Dal 1948 ad oggi infatti, la società è cambiata notevolmente e il diritto ha seguito, seppur in ritardo, tale evoluzione. Ecco quindi che vediamo “nascere” i diritti umani di seconda generazione, caratterizzati per una maggiore attenzione alla componente sociale e culturale (ad esempio: diritto al lavoro, diritto all’educazione). Negli ultimi anni poi si parla sempre più dei cosiddetti diritti umani di terza generazione, a tutela delle fasce più deboli della collettività (ad esempio: migranti, donne e bambini).
Proseguendo con l’analisi del nostro secondo articolo: i diritti inviolabili dell’uomo sono riconosciuti sia all'uomo come singolo (ad esempio: diritto al nome, alla libera manifestazione del pensiero), sia come membro di formazioni sociali (ad esempio: diritto di riunione). Non possiamo privarcene o rinunciarvi.
Hai certamente notato che è presente un terzo verbo: “richiede”. La Repubblica richiede a tutti noi di rispettare il principio di solidarietà, in base al quale siamo tutti chiamati a collaborare, per quanto possibile, al benessere reciproco. La Costituzione li chiama “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Doveri. Tutti abbiamo il dovere di contribuire.
Concludo citando direttamente la relazione al progetto della Costituzione, un documento importante per ricostruire il vero pensiero e le scelte dei Costituenti nel definire e scrivere il testo costituzionale. Sull’articolo 2 scrivono: “Preliminare ad ogni altra esigenza è il rispetto della personalità umana; qui è la radice delle libertà, anzi della libertà, cui fanno capo tutti i diritti che ne prendono il nome. Libertà vuol dire responsabilità. Né i diritti di libertà si possono scompagnare dai doveri di solidarietà di cui sono l'altro ed inscindibile aspetto. Dopo che si è scatenata nel mondo tanta efferatezza e bestialità, si sente veramente il bisogno di riaffermare che i rapporti fra gli uomini devono essere umani”.
Articolo 3 della Costituzione
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
É compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Tutte le confessioni
religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le
confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato
sono regolati per legge sulla base di intese con le relatiArticolo
11
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Che cosa significa? Con questo articolo l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa, non di difesa: se attaccata, l’Italia può rispondere con le armi. Al rifiuto della guerra si associa la disponibilità a limitare la propria sovranità, cioè il proprio autogoverno, a favore di organizzazioni che promuovano la pace, come l’Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.). La pace è quindi posta come un bene supremo, che motiva l’adesione a organizzazioni internazionali e le conseguenti limitazioni di sovranità dell’Italia.
In un secondo tempo, l’interpretazione di questo articolo è stata estesa per conferire una base costituzionale alla partecipazione italiana al processo di costruzione europea: l’adesione dell’Italia alla Comunità Economica Europea e, successivamente, all’Unione Europea.
Ma perché...? Da anni l’Italia partecipa a missioni di pace internazionale, decise dall’O.N.U., mediante il proprio esercito, che è coinvolto anche in azioni di guerra. È legittimo chiedersi se tale partecipazione sia lecita, dato che l’Italia ripudia la guerra. L’invio di soldati sotto le bandiere dell’O.N.U., che implica l’uso della forza armata con modalità belliche, ha suscitato un forte dibattito: secondo una corrente di pensiero, questi interventi sono privi della necessaria legittimità costituzionale; altri studiosi, invece, ritengono ammissibile la partecipazione italiana sulla base di una consuetudine di diritto internazionale che impone la tutela dei diritti umani. Detto in altri termini, partecipare a missioni che contemplano l’uso delle armi sarebbe in questo caso uno strumento per affermare la pace e i diritti umani; di fatto, non si tratta di partecipare a una guerra per ampliare il territorio italiano, ma di inviare i propri soldati in missioni internazionali allo scopo di difendere valori ritenuti universali.ve rappresentanze.
Spiegazione:
Il terzo articolo della nostra Costituzione è suddiviso, come vedi, in due commi. Nel primo comma viene presentato il principio dell’uguaglianza formale tra cittadini, nel secondo comma si parla invece di uguaglianza sostanziale.
Partirei facendoti notare che nonostante la norma si riferisca a “tutti i cittadini”, questo articolo è applicabile a chiunque. Dal diritto, per quanto astratto, nasce l’esigenza e l’opportunità di trattare in modo uguale situazioni uguali, ma anche il bisogno di trattare in modo diverso situazioni diverse.
Essere tutti uguali non significa essere considerati come dei gemelli omozigoti (identici per DNA)o dei cloni (repliche), siamo tutti individui e quindi, per definizione, unici. Diversi. E queste differenze sono in realtà una inestimabile risorsa. Il principio di uguaglianza formale stabilito dal primo comma dice che siamo tutti uguali, senza alcun distinzione, di fronte al diritto.
La legge è uguale per tutti, tutti siamo uguali per la legge. Questo comporta il cosiddetto divieto di discriminazione (discriminare vuol dire appunto trattare in modo ingiustamente diverso situazioni uguali). Tale divieto prevede, ad esempio, che non possano esserci leggi personali o a favore/sfavore di gruppi di persone, sempre che, ovviamente, non ci sia un giustificato motivo. Il divieto di discriminazione, unito al principio di uguaglianza, non vieta per forza differenze di trattamento, però impone razionalità e ragionevolezza nella normativa.
Ecco quindi introdotto il terzo principio: il principio di ragionevolezza, in base al quale il legislatore è limitato nella sua discrezionalità, che deve essere sempre giustificata. Ogni scelta deve essere ponderata, motivata ed agganciata ad una finalità lecita.
Ricapitolando, il primo comma ci presenta tre principi collegati l’uno all’altro:
- il principio di uguaglianza;
- il divieto di discriminazione;
- il principio di ragionevolezza
Quindi: situazioni uguali sono trattate in modo uguale e situazioni diverse trattate in modo diverso (principio di uguaglianza). Il legislatore non può discriminare singoli o gruppi di persone prevedendo differenze non giustificate di trattamento (divieto di discriminazione). Le leggi devono essere ragionevoli, giustificate nei mezzi e nelle finalità (principio di ragionevolezza).
Nel secondo comma la Repubblica si impegna in modo concreto, tramite il principio di uguaglianza sostanziale ad attivarsi in ogni modo possibile per rimuovere quegli ostacoli che renderebbero difficile o impossibile raggiungere, nella realtà dei fatti, la vera uguaglianza.
Ci sono moltissimi esempi su cui puoi riflettere: pensa al fenomeno dell’immigrazione, alla parità di salario tra uomini e donne, alle tutele dei più deboli (anziani, malati, bambini).
Questo terzo articolo è sempre vivo, sempre attivo e impone una continua riflessione da parte nostra e da parte delle istituzioni sullo stato dei fatti.
Cosa possiamo fare per applicare e rendere possibile quanto stabilito dall’articolo 3? L’evoluzione della società comporta anche la necessità di interpretare in modo diverso, più ampio, i principi fondamentali della nostra Costituzione.
Adesso fai il test finale: https://forms.gle/zNvMwi3gGJwLzjsE7
Articolo 4 della Costituzione
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Adesso fai il test: https://forms.gle/aczCSihjNFWW2fULA
Articolo 7
Che cosa significa? Lo Stato italiano è laico, ossia non professa una particolare religione né privilegia una religione rispetto alle altre. In realtà per decenni, fino al 1984, il cattolicesimo è rimasto la religione di Stato. Per ragioni storiche e culturali (la presenza del papa a Roma; il forte radicamento del cattolicesimo presso la popolazione; la nascita dell’Italia, che ha comportato la fine dello Stato pontificio), era impossibile non dedicare un passaggio specifico della Costituzione al rapporto tra Stato e Chiesa cattolica.
Ma perché...? La presenza del cattolicesimo nella società italiana è molto radicata. Spesso esponenti della Chiesa cattolica si pronunciano sui fatti di cronaca o sulle scelte politiche. Alcune forze politiche, in passato e ancora oggi, fanno della Chiesa un loro punto di riferimento. È spontaneo il quesito se tutto ciò rappresenti o no una forma di ingerenza della Chiesa cattolica, che contravviene all’art. 7. Si tratta di una domanda alla quale è molto difficile rispondere in modo definitivo: proprio per la libertà di culto presente in Italia, è legittimo richiamarsi ai valori espressi da una fede religiosa; tuttavia, nello stesso tempo, coloro che appartengono alle alte gerarchie della Chiesa cattolica sono membri non solo di un ente con finalità spirituali ma anche di un vero e proprio Stato, per quanto di dimensioni minuscole (il Vaticano). Per queste ragioni alcuni commentatori considerano le prese di posizione delle gerarchie cattoliche in merito a questioni inerenti la vita politica italiana come “interferenze non giuridicamente perseguibili”; altri, invece, “questioni di diritto internazionale” da risolvere per via diplomatica.
ARTICOLO 8.
Tutte le confessioni
religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le
confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato
sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze.
Che cosa significa? Insieme all’art. 7, questo articolo regola la professione della religione in Italia; mentre tuttavia l’art. 7 si riferisce al solo cattolicesimo, data la sua rilevanza nella storia e nella società italiana, l’art. 8 si riferisce a tutte le altre confessioni ed esprime il principio del pluralismo religioso. In realtà, fino a quando nel 1984 il cattolicesimo non ha cessato di essere religione di Stato, questo principio era negato nei fatti.
Occorre prestare attenzione alla formulazione adottata dall’articolo: le religioni sono egualmente libere, a patto di rispettare la legge italiana, ma sono necessarie intese per regolare i loro rapporti con lo Stato. Lo Stato non riconosce quindi religioni “personali” o di gruppi che non dialogano con lo Stato. Sul contenuto dell’art. 8 si è espressa però la Corte costituzionale nel 1993: non è legittimo discriminare una religione, perché tutte le religioni rappresentano i bisogni religiosi di chi le pratica.
Ma perché...? Sulla base di questo articolo tutte le confessioni religiose possono essere professate in Italia. L’unico limite è rappresentato dal rispetto della legge italiana: quindi, per ipotesi, gli Aztechi, un’antica popolazione dell’America centrale, non potrebbero celebrare i loro riti religiosi perché essi implicano i sacrifici umani. Tuttavia, anche all’interno di questo vincolo, l’ordinamento italiano non ha ancora eliminato le disparità, perché distingue gerarchicamente fra la Chiesa cattolica, le confessioni dotate di intesa (Tavola valdese, Unione comunità ebraiche…), le confessioni riconosciute dalla legislazione sui culti ammessi (lo Stato riconosce circa 100 culti quali, per esempio, la Comunità greco-orientale ortodossa, la Comunità di fedeli di rito armeno gregoriano, la Chiesa evangelica luterana…) e quelle prive di riconoscimento (Chiese di Cristo, Chiesa cristiana millenarista, Chiesa cattolica apostolica…).
Ma è legittimo non riconoscere alcuni culti? In una società multietnica e multiculturale, come è oggi la nostra, il problema è molto più ampio di quanto non fosse al momento del varo della Costituzione, quando in Italia erano praticati pochissimi culti religiosi al di fuori del cattolicesimo.
Che cosa significa?
Scienza,
tecnica, paesaggio, reperti storici e opere d’arte sono indicati da
questo articolo come beni da tutelare. Tuttavia, benché siano tutti
manifestazione della cultura, questo articolo li affronta da due
prospettive differenti.
Promuovere la scienza e la tecnica
significa concedere la libertà di ricerca e di divulgazione; questa
parte dell’articolo esprime allora l’esigenza di difendere sia
ciò che costituisce una conquista della creatività umana, sia la
libertà di parola. Tutelare il paesaggio e il patrimonio storico
significa invece riconoscere e difendere la particolare ricchezza
artistica e ambientale italiana.
Ma
perché...? Gli scempi ambientali che hanno caratterizzato l’edilizia
italiana per decenni, l’incuria mostrata verso i reperti artistici
e le opere dei musei sono un chiaro esempio di come una parte di
questo articolo sia stata disattesa, mentre hanno preso il
sopravvento gli interessi economici e il disinteresse verso i beni
culturali e ambientali.
Questa tendenza si è invertita man mano
che sono sorti una maggiore sensibilità verso l’ambiente e un
interesse per l’arte non solo come bene in sé, ma anche come
elemento fondamentale per il turismo. È iniziato allora
l’abbattimento dei cosiddetti ecomostri, ossia costruzioni –
spesso abusive – che deturpano il paesaggio, e la valorizzazione
delle ricchezze artistiche italiane.
Quando si parla di paesaggio,
però, non si intende solo un particolare ambiente caratterizzato da
un eccezionale grado di bellezza, ma l’ambiente in cui l’uomo
vive e lavora. La protezione dell’ambiente non deve perseguire
finalità astratte ma deve esprimere, secondo una sentenza della
Corte costituzionale, “l’esigenza di un habitat naturale nel
quale l’uomo vive e agisce e che è necessario alla collettività
e, per essa, ai cittadini”.
Articolo 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione
giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica,
secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa
l’estradizione dello straniero per reati politici.
Che cosa significa?
Questo lungo articolo stabilisce innanzitutto il rapporto tra
l’ordinamento giuridico italiano e il diritto internazionale. Le
norme generali del diritto internazionale, che regolano i rapporti
degli Stati tra loro, entrano a far parte dell’ordinamento
italiano.
I successivi passaggi si concentrano invece sulla
condizione dello straniero in Italia, in una situazione sia di
normalità sia di eccezionalità: nel primo caso si intende la
situazione di uno straniero che si trova in Italia per lavoro,
turismo, scelta di vita ecc.; nel secondo, invece, la drammatica
situazione di chi si trova in Italia per sfuggire alla mancanza di
libertà del suo Paese di origine, o di chi si rifugia in Italia
perché nel suo Paese è accusato di reati politici (come accade a
chi in Paesi non democratici ha criticato il Governo, promosso
manifestazioni, scoperto scandali politici…) o non può esercitare
le libertà democratiche. In questo caso la Costituzione accorda
allo straniero, a certe condizioni di legge, il diritto di asilo,
ossia di una “sicura” ospitalità.
Ma perché...? Il diritto d’asilo rappresenta un tratto
importante delle democrazie: tramite esso si afferma che una serie di
valori sono così alti e importanti da permettere, a chi non può
esercitarli, di rifugiarsi in Italia. Quando però si tratta di
capire chi è minacciato nel suo Paese e chi ha diritto all’asilo
politico, la questione diventa molto più complessa. Nel mondo
esistono infatti molti Paesi nei quali le libertà democratiche
caratteristiche dell’Occidente non vengono rispettate. Spesso la
fuga da questi Paesi non avviene però per ragioni di democrazia ma è
dettata da bisogni materiali, dalla povertà e dal sogno di una vita
migliore. Proprio perché queste due dimensioni si sovrappongono,
spesso lo Stato è restio a concedere il diritto d’asilo.
A
proposito della nozione di “straniero”, è importante una
precisazione. Quando la Costituzione è stata varata non esisteva
ancora l’Unione Europea. Per questo l’ordinamento italiano
attuale prevede due categorie di cittadini stranieri: quelli
provenienti da un Paese dell’Unione Europea (la cui tutela è
simile a quella dei cittadini italiani) e quelli provenienti da un
Paese extra-europeo (per i quali sono previste restrizioni circa
l’ingresso e la permanenza nel territorio della Repubblica).
Articolo 11
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Che cosa significa? Con questo articolo l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa, non di difesa: se attaccata, l’Italia può rispondere con le armi. Al rifiuto della guerra si associa la disponibilità a limitare la propria sovranità, cioè il proprio autogoverno, a favore di organizzazioni che promuovano la pace, come l’Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.). La pace è quindi posta come un bene supremo, che motiva l’adesione a organizzazioni internazionali e le conseguenti limitazioni di sovranità dell’Italia.
In un secondo tempo, l’interpretazione di questo articolo è stata estesa per conferire una base costituzionale alla partecipazione italiana al processo di costruzione europea: l’adesione dell’Italia alla Comunità Economica Europea e, successivamente, all’Unione Europea.
Ma perché...? Da anni l’Italia partecipa a missioni di pace internazionale, decise dall’O.N.U., mediante il proprio esercito, che è coinvolto anche in azioni di guerra. È legittimo chiedersi se tale partecipazione sia lecita, dato che l’Italia ripudia la guerra. L’invio di soldati sotto le bandiere dell’O.N.U., che implica l’uso della forza armata con modalità belliche, ha suscitato un forte dibattito: secondo una corrente di pensiero, questi interventi sono privi della necessaria legittimità costituzionale; altri studiosi, invece, ritengono ammissibile la partecipazione italiana sulla base di una consuetudine di diritto internazionale che impone la tutela dei diritti umani. Detto in altri termini, partecipare a missioni che contemplano l’uso delle armi sarebbe in questo caso uno strumento per affermare la pace e i diritti umani; di fatto, non si tratta di partecipare a una guerra per ampliare il territorio italiano, ma di inviare i propri soldati in missioni internazionali allo scopo di difendere valori ritenuti universali.
"La Costituzione più bella del mondo" diventa un murale a Roma Opera dell'artista Greg Jager, sulla facciata di un palazzo Ater Tweet 07 MAGGIO 2021.
Un murale per ricordare i primi 12 articoli della 'Costituzione più bella del mondo' è stato inaugurato questa mattina nel quartiere Garbatella, a Roma, dall'assessore della Regione Lazio alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, accompagnato dal presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, e dal direttore generale di Ater Roma, Andrea Napoletano.
Il murale è stato realizzato dall'artista Greg Jager, in collaborazione con i creativi della Marimo e la Fondazione Pastificio Cerere. L'opera si estende su una facciata di 25x7 metri di un edificio Ater, in via Adorno Gerolamo a Garbatella, dove vengono rappresentati con 12 simboli i valori alla base dei 12 articoli contenuti tra i principi fondamentali della nostra Costituzione: dalla centralità del lavoro ai diritti inviolabili dell'uomo, dall'integrazione fra culture alla laicità dello Stato, dal valore della cultura e della ricerca scientifica alla tutela del patrimonio ambientale e artistico.
Questo murale rientra nelle iniziative previste per il Centenario della Garbatella e fa parte del più ampio progetto 'Lazio Street Art', finanziato dalla Regione con un contributo di 200.000 euro per la realizzazione di 10 opere, selezionate da una Commissione di esperti della Fondazione MAXXI, Fondazione La Quadriennale e Fondazione Romaeuropa che decoreranno altrettanti edifici in tutte le cinque province del Lazio.
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