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giovedì 29 aprile 2021

La Costituzione... ai tempi del Covid 19.

 


Articolo 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Che cosa significa? Gli scopi di questo articolo sono diversi. Innanzitutto affermare che le Regioni non possono porre limiti al soggiorno e alla circolazione dei cittadini: in caso contrario, l’Italia non sarebbe uno Stato unitario; in secondo luogo, per esplicitare che non si può limitare la circolazione per ragioni politiche, ma solo per ragioni di detenzione. Allo stesso modo sancisce il pieno diritto di entrare e uscire dal territorio nazionale: basta avere ed esibire i documenti necessari.
Oggi, con gli accordi firmati nell’ambito dell’Unione Europea, ciascun cittadino europeo ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio di uno Stato che aderisce all’Unione. L’Italia aderisce inoltre agli accordi di Schengen, firmati nel 1985, che permettono ai cittadini degli Stati firmatari di attraversare liberamente i confini di uno Stato membro senza doversi sottoporre ai controlli di frontiera; agli accordi di Schengen oggi aderiscono anche l’Islanda, la Norvegia, la Svizzera e tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a eccezione di Gran Bretagna, Irlanda, Cipro, Romania e Bulgaria.

Ma perché...? Il diritto alla libera circolazione nel territorio è sperimentato dalla maggior parte degli Italiani. Non abbiamo bisogno di particolari permessi per andare a trovare i parenti che abitano lontano né tanto meno per trasferirci a vivere in un altro comune o in un’altra regione. La possibilità di circolare liberamente in uno spazio è fondamentale perché quello spazio sia condiviso e sentito come proprio e non come una realtà estranea.

Ecco perché la libertà di circolazione estesa dall’adesione all’Unione Europea e la libertà, salvo l’espletamento delle procedure burocratiche necessarie, di risiedere in uno dei Paesi aderenti, sono ingredienti fondamentali dell’Unione Europea e modificano profondamente il concetto di confine, che diventa molto meno rigido che in passato: pur nella diversità di leggi, abitudini, lingua e cultura, vi sono principi comuni che sono quelli dell’Unione Europea.


Articolo 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica.

Che cosa significa? L’articolo riconosce una piena libertà di riunione nei luoghi privati e in quelli aperti al pubblico. Solamente per le riunioni nei luoghi pubblici è richiesta, almeno tre giorni prima e in forma scritta, la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza: tale comunicazione deve contenere il giorno, l’ora, il luogo e l’oggetto della riunione; le generalità delle persone designate a prendere la parola; le generalità e le firme dei promotori. I due soli limiti al diritto di riunione sono rappresentati dalla necessità che i cittadini si riuniscano “pacificamente” e “senza armi”.

Una riunione può essere vietata nei luoghi pubblici solo se vi sono rischi per la sicurezza e l’incolumità pubblica. Per fare qualche esempio, riunirsi in un parco per ascoltare un amico che declama poesie è pienamente consentito, mentre un incontro rissoso e violento tra tifosi di squadre avversarie è una riunione contraria alla legge.

Ma perché...? Il diritto di riunirsi liberamente, salvo i preavvisi richiesti in caso di riunione in un luogo pubblico, si collega ad altri diritti fondamentali per una società democratica: libertà di movimento, libertà di parola, libertà personale. Riunirsi, discutere, manifestare, rendere pubbliche le proprie opinioni, dissentire dalle decisioni prese da un Governo ecc. sono diritti fondamentali in una democrazia, senza i quali sarebbe impossibile quel libero scambio di opinioni che è tipico della nostra società. Al contrario il divieto di riunirsi è caratteristico di un regime dittatoriale, che vede nella riunione dei cittadini una possibile minaccia.

In Italia le manifestazioni organizzate da partiti, sindacati e associazioni sono un evento frequente; anzi, così frequente che alcuni commentatori lo giudicano ormai uno strumento inefficace e spesso controproducente per i disagi che crea. Altri ancora sostengono che la piazza “virtuale” (siti, forum…) sia uno spazio più moderno ed efficace di incontro e confronto. La partecipazione alle manifestazioni resta però un mezzo efficace per valutare l’adesione della cittadinanza alle idee degli organizzatori o, come si dice più semplicemente, per “contarsi”.


Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Che cosa significa? L’art. 32 definisce espressamente la salute come un diritto fondamentale dell’individuo, che deve essere garantito a tutti (cittadini italiani e stranieri). Ciascun cittadino ha il diritto a essere curato e ogni malato deve essere considerato un “legittimo utente di un pubblico servizio, cui ha pieno e incondizionato diritto”.

In Italia, tuttavia, il Servizio sanitario nazionale – cioè il complesso delle attività sanitarie la cui fruibilità è garantita a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro il pagamento di una compartecipazione alla spesa (il cosiddetto “ticket”) – è stato realizzato solamente nel 1978.
La Corte costituzionale ha sottolineato che la salute non deve essere intesa come “semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico”. A partire dagli anni Settanta del Novecento, inoltre, la giurisprudenza ha iniziato a considerare il diritto a un ambiente salubre come premessa necessaria per rendere effettivo il diritto alla salute.

Ma perché...? Quando l’art. 32 dice “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, intendeva in origine proteggere il cittadino da trattamenti sanitari obbligatori e arbitrari. Nel corso degli ultimi anni questa norma ha assunto però un valore diverso. Man mano che nella società è andato diffondendosi il principio secondo cui un malato terminale ha il diritto di decidere del proprio destino, l’art. 32 è stato invocato per legittimare l’eutanasia, ossia la morte indotta al malato o la sospensione delle cure per sua volontà.

In Italia l’eutanasia non è legale, mentre tra molte difficoltà è stato introdotto il “testamento biologico”, con il quale il testatore stabilisce le sue volontà in materia di donazione di organi, cremazione, terapia del dolore, nutrizione artificiale e accanimento terapeutico. In questo modo, in un momento in cui è ancora in grado di decidere, il testatore esprime le sue volontà, cosa che in seguito, per esempio a causa di uno stato di coma, potrebbe non essere più capace di fare. Non è detto tuttavia che le sue volontà siano rispettate, perché devono comunque essere in accordo con la legge.



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